01

Jan 1970

Direttive INVALSI per DSA

Marzo 29, 2018 apprendimento, dislessia, dsa, dsa parma, educazione, pedagogia, psicologia, scuola, sviluppo , , , , , , , , , , , , , ,

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0002936.20-02-2018

Ecco le direttive del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca circa lo svolgimento delle prove INALSI dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:

“Prove INVALSI per alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e rilascio della certificazione delle competenze
Nei prossimi giorni le scuole dovranno indicare nell’area riservata al Dirigente scolastico per quali alunne e alunni sono previsti eventuali strumenti compensativi o misure dispensative, in base a quanto disposto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017.

Ai sensi del richiamato articolo 11 gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono riservati soltanto alle alunne e agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.

Per le alunne e gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova – che sarà esclusivamente cartacea – ovvero l’esonero da una o più prove.

Per le alunne e gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.
Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.

Si richiama l’attenzione dei Dirigenti scolastici affinché esercitino la massima attenzione nell’attribuzione delle predette misure dispensative o degli strumenti compensativi, anche in considerazione del loro riflesso sulla certificazione delle competenze rilasciata dall’INVALSI ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 62/2017.

Si fa infatti presente che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI.
In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi della legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi.”

Per leggere l’intero documento: https://gianlucalopresti.files.wordpress.com/2018/03/nota-miur-invalis-2018-e-esstato-i-ciclo.pdf

 

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *